Informazioni ambientali
Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195%21vig
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190