Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;195%21vig
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
Altri Contenuti
Per la sezione Informazioni ambientali
- ISPRA – Stato dell’ambiente
- Catasto regionale dei rifiuti – ARPA
- Catasto nazionale dei rifiuti – ISPRA
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- Regolamento comunale raccolta differenziata
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- Polifunzionale
- Scuola materna
- Palazzo della cultura
- Campo sportivo “Mario Lo Turco”
- Parlamento Europeo e Commissione Europea
- Illuminazione pubblica stradale
- P.A.E.S.C.
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Regione Siciliana – Dipartimento per l’ambiente
- Arpa Sicilia
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