Separazione e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile
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Servizio attivo
Con il Decreto Legge n.132/2014 convertito in Legge n.162/2014 le separazioni ed i divorzi sono possibili, oltre che con causa giudiziale, anche davanti all'Ufficiale dello Stato Civile oppure con convenzione di negoziazione assistita tramite un avvocato.
Descrizione
Con l'entrata in vigore del D.L. n.132/2014 convertito con Legge n.132/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla Legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma è ammessa tuttavia la previsione dell'obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (c.d. assegno divorzile).
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).
A chi è rivolto
Il Decreto Legge n.132/2014 convertito dalla Legge n.162/2014 permette ai coniugi di comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:
- separazione personale;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso)
- scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile)
- di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Nel caso in cui venga scelta la procedura davanti all'Ufficiale di Stato Civile, l'assistenza di un avvocato è facoltativa.
Possono accedere a questa procedura davanti all'Ufficiale dello Stato i coniugi che:
- hanno contratto matrimonio nel Comune di Letojanni, oppure è il Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in altro Comune o all'estero;
- sono residenti nel Comune di Letojanni (uno od entrambi).
NON è tuttavia possibile proceder davanti all'Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui:
- siano presenti figli minori;
- siano presenti figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge n.104/1992;
- siano presenti figli economicamente non autosufficienti.
Devono essere considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Per i cittadini stranieri, dimostrato il loro vincolo coniugale (non è necessaria la trascrizione del matrimonio ai sensi dell'art.19 del DPR396/2000), l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere nei seguenti casi:
- uno dei due coniugi è italiano;
- il matrimonio è celebrato in Italia.
Come fare
I coniugi devono compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (utilizzare il modello di separazione, divorzio o modifica delle condizioni a seconda dei casi) sottoscritta da entrambi i coniugi, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, in cui viene richiesto di procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni precedentemente stabilite. L'Ufficiale di Stato Civile provvede all'acquisizione dei documenti utili al procedimento e una volta in possesso di quanto necessario fisa la data di redazione dell'accordo, previo contatto con i coniugi.
Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli Avvocati.
Il giorno dell'appuntamento verrà redatto l'atto di accordo, e verrà fissato un nuovo appuntamento (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo) al fine di confermare le volontà precedentemente espresse.
Qualora gli sposi non conoscessero la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.
Conferma dell'accordo
Nel giorno concordato con l'Ufficio, i coniugi devono presentarsi entrambi per rendere all'Ufficiale di Stato Civile un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo.
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo. Per espressa previsione dell'art.12, comma 3 del D.L. n.132/2014, così come convertito dalla Legge n.162/2014, non è possibile differire tale secondo appuntamento per alcuna ragione, nemmeno per motivi di salute.
Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell'accordo, quindi in occasione del primo incontro in cui viene redatto lo stesso.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L'art.6 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11.11.2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadina straniero)
L'accordo da inoltrare al Comune di Letojanni potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.letojanni.me.it.
Cosa serve
Sono necessari:
- la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai coniugi;
- la copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità di entrambi i coniugi.
Cosa si ottiene
La separazione tra due coniugi o la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio.
La dimostrazione della data di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, si avrà con la richiesta dell'emissione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, dove verranno apposte le debite annotazioni a procedimento concluso.
Tempi e scadenze
Il procedimento si svolge in due date:
- la prima per la redazione dell'accordo;
- la seconda, per la conferma dell'accordo (non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo).
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Quanto costa
Gratuito
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.